Replying to Bicameralismo nel mondo: dove, come e perché

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  1. Posted 23/10/2016, 10:57
    Il 4 dicembre i cittadini italiani saranno chiamati al voto per esprimere il loro parere riguardante la riforma che andrà a toccare molteplici articoli della Costituzione del nostro Paese. Fra gli argomenti politicamente più rilevanti, su cui Governo e opposizione fanno leva per spingere gli elettori ad esprimere un certo voto, vi è sicuramente quello dell’”abolizione del Senato”. Questa espressione è senza dubbio estremamente fuorviante; vero è però che, nel caso di esito positivo auspicato dal Presidente del Consiglio Renzi, il bicameralismo perfetto sarà superato.

    Infatti le due Camere che compongono il Parlamento non svolgeranno più le stesse identiche funzioni, ma avranno compiti differenti. La composizione, il numero dei membri e le funzioni svolte della c.d. “camera alta” dei vari parlamenti hanno lo scopo di rappresentare determinati contesti territoriali o sociali garantendo a questi una particolare partecipazione alla vita politica del Paese. Nel caso italiano il Senato della Repubblica, secondo l’art. 57 c.1 della nostra Costituzione, avrebbe dovuto rispecchiare una composizione “a base regionale”, permettendo così la partecipazione omogenea di tutte le realtà territoriali che compongono il Paese. Questa camera avrebbe dovuto realizzare l’obiettivo di veder rappresentate le varie componenti regionali dell’Italia, realizzando così, a seguito della seconda guerra mondiale, una democrazia basata sul pluralismo e sul rispetto delle minoranze. È dunque evidente l’importanza che la composizione del parlamento riveste all’interno dei contesti storici, geografici, culturali e politici.

    La nuova camera, che sostituirà l’attuale Senato, sarà composta da membri dei Consigli Regionali, Sindaci delle maggiori città italiane e da quelli conosciuti come Senatori a vita di nomina presidenziale. Questa nuova composizione sembrerebbe dunque davvero avvicinarsi a quello che era il disegno dell’Assemblea Costituente: avere un Senato che rappresentasse le realtà territoriali. Tuttavia viene meno il doppio vaglio necessario per l’approvazione delle leggi voluto dal Costituente che, memore della recente esperienza fascista, era intenzionato a garantire la massima democraticità all’interno del processo legislativo. La nuova Camera prevista dalla riforma dovrà infatti approvare solo le proposte riguardanti le leggi elettorali, i territori, le minoranze linguistiche, i referendum popolari e le norme riguardanti i Trattati dell’Unione Europea.

    Anche in Germania, è stato adottato un sistema bicamerale imperfetto al fine di rappresentare i vari Länder. Esistono infatti due camere: il Bundestag, composto da rappresentanti eletti a suffragio universale, e il Bundesrat, composto da membri nominati dai Consigli dei vari Länder e legati a questi dal vincolo di mandato. I rappresentanti dei Länder possono essere dunque rimossi dall’incarico se non rappresentano gli interessi della regione di appartenenza.
    Questa seconda camera è competente circa le norme riguardanti le varie realtà territoriali del Paese. La Germania, però, è uno Stato federale, a differenza dell’Italia, che è invece a composizione regionale. Il Bundesrat inoltre non vota la fiducia al Governo del Cancelliere ma è dotato del potere di iniziativa legislativa. Quindi, le analogie fra questa forma di parlamentarismo e la proposta di revisione costituzionale Italiana sono tante ma non bisogna dimenticare la natura regionale del nostro paese.

    Il bicameralismo imperfetto non va però necessariamente connesso agli Stati federali: gli Stati Uniti d’America sono da sempre caratterizzati da un parlamentarismo perfetto (salvo rare differenti attribuzioni della camera alta). In questo caso sono stati seguiti differenti criteri per la composizione delle due camere, che insieme compongono il Congresso: la Camera dei Rappresentanti è composta da un numero di deputati dello Stato di appartenenza in base alla sua popolosità, mentre il Senato è composto da due membri per ogni Stato, garantendo uguale rappresentanza fra le varie realtà territoriali. Tuttavia la dimensione bipartitica e scarsamente polarizzata della vita politica americana lascia poco spazio a comparazioni col caso italiano, caratterizzato da un multipartitismo (spesso esasperato) e da una disciplina di partito che vincola fortemente l’attività dei deputati.

    I due modelli sopra descritti, seppur molto differenti, sono accomunati dalla presenza di un esecutivo particolarmente stabile. Da una parte abbiamo la nota istituzione del Presidente degli Stati Uniti d’America, eletto indirettamente dal Popolo e svincolato da un rapporto fiduciario nei confronti del Congresso. Dall’altra troviamo il Cancelliere che può essere rimosso dall’incarico solamente attraverso la c.d. “sfiducia costruttiva”. E il caso tedesco appare particolarmente interessante viste le analogie storico-politiche che hanno accomunato questo Paese all’Italia nella prima metà del Novecento: proprio a seguito dell’esperienza nazista, il Costituente tedesco, intimorito dalla fragilità del proporzionalismo della Repubblica di Weimar, si è dotato di un organo esecutivo incredibilmente stabile.

    Anche il Regno Unito è abbastanza noto per essere caratterizzato da una certa stabilità governativa (mettendo da parte i recenti eventi che smentiscono evidentemente tale affermazione). Questa stabilità è dovuta però fondamentalmente ad una scarsa polarizzazione del sistema bipartitico che da breve tempo sta facendo i conti con la presenza della nuova forza, senza dubbio non tradizionale e non moderata, dello UKIP.
    Il Parlamento del Regno Unito è composto dalla celebre Camera dei Lord, emblema della tradizionalista monarchia Inglese, e la Camera dei Comuni, i cui membri sono eletti a suffragio universale secondo un sistema maggioritario. Solamente questa camera è composta da rappresentanti eletti direttamente dai cittadini britannici e può sfiduciare il Governo in carica, rivestendo così un potere politico senza dubbio più rilevante di quello attribuito alla Camera dei Lord.
    La forma parlamentare britannica risulta dunque oggigiorno estremamente differente sia istituzionalmente che politicamente rispetto alle altre realtà del Vecchio Continente.

    Come ultimo esempio, è interessante un caso istituzionalmente unico nel suo genere e non paragonabile a nessun’altra forma di parlamentarismo nel mondo. Si tratta dell’Unione Europea, la realtà sovranazionale che include anche l’Italia e che, pur non essendo riconducibile né al concetto di Stato né ad un assetto parlamentare perfetto o imperfetto, ha assunto nel tempo una forma istituzionale sempre più simile a quelle delle realtà statali. Il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009 ha permesso di aumentare i poteri delle istituzioni che rappresentano l’Unione come ente unitario (Parlamento Europeo e Commissione) a discapito di quelle intergovernative (Consiglio Europeo e Consiglio). Ma per quanto il Parlamento sia composto da un’unica camera, nell’iter di adozione di atti legislativi, di approvazione del bilancio e del piano finanziario pluriennale, sono coinvolti il Parlamento Europeo stesso e il Consiglio, in maniera più o meno parificata. Mentre il primo è l’unica istituzione i cui membri sono eletti a suffragio universale, il secondo è composto dai Ministri degli esecutivi dei Paesi membri in base alla materia oggetto di discussione. Quindi, nonostante vi sia un parlamento monocamerale, alcune delle più importanti funzioni vengono esercitate con il coinvolgimento di due istituzioni, una comunitaria, ed una rappresentante degli interessi dei singoli Governi nazionali. Per quanto il Parlamento Europeo abbia assunto una sempre maggiore importanza a partire dalla sua nascita, la dimensione intergovernativa dell’Unione resta molto forte, fatto particolarmente evidente laddove sarebbe necessario un intervento a livello sovranazionale, come nella recente crisi dei migranti o di fronte all’ormai nota crisi dei debiti sovrani.

    Il bicameralismo imperfetto è dunque molto diffuso e può assumere varie forme in base ai differenti contesti storico-politici. Tuttavia è necessario domandarsi: il nuovo assetto previsto dalla riforma può rispondere ad esigenze reali del sistema politico-istituzionale? Ed è davvero capace di coinvolgere le realtà territoriali rispecchiando la suddivisione in Regioni che il Costituente volle dare al nostro Paese e che nella storia repubblicana ha assunto sempre maggiore rilievo?



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