Replying to Piccola guida al referendum

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  1. Posted 5/4/2016, 18:53
    La data, stabilita con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio scorso, è quella del 17 aprile 2016. Il tema è la proroga delle concessioni già esistenti per l'estrazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa fino all'esaurimento del giacimento. La formula è quella del referendum abrogativo: l’ultima consultazione di questo genere è avvenuta nel giugno 2011, dunque non pochi saranno coloro chiamati, per la prima volta, ad esprimersi in questo particolare tipo di chiamata alle urne. Per questo motivo, unito alla difficoltà di reperire informazioni imparziali e dettagliate inerenti la materia in questione, per coloro che intendono esprimere un voto meditato e consapevole fondamentali saranno un’attenta ricerca di dati al riguardo e la piena comprensione del parere richiesto al corpo elettorale. Cosa che, in un referendum di questo genere, è tutt’altro che scontata. Il voto in un referendum abrogativo è, infatti, completamente diverso da quello che si è chiamato ad esprimere alle elezioni, siano amministrative o politiche: in questi casi è infatti più facile esprimere un voto “di pancia”, semplicemente apponendo una croce sul simbolo del partito o della lista che più rispecchiano i nostri ideali. Presentandosi alle urne senza neppure aver letto il quesito, in una consultazione referendaria, si corre il rischio non solo di esprimere un voto non adeguatamente ponderato, ma di votare esattamente il contrario di quello che si intenderebbe votare.

    Questo è dovuto alla particolare natura del referendum previsto dalla Costituzione Italiana. In Italia infatti non è possibile indire referendum propositivi (come avviene in Svizzera e San Marino) e neppure consultivi; sono invece previsti referendum di tipo abrogativo, costituzionale (la tipologia con cui, ad ottobre prossimo, gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi), regionale e di modifica delle circoscrizioni territoriali. Concentriamoci sul primo caso. L’art.75 della Costituzione, dove il referendum abrogativo è disciplinato, recita così:

    «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.»


    Alcuni aspetti rilevanti da evidenziare riguardano: la composizione del corpo elettorale, la medesima per l’elezione della Camera dei deputati, «tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età» (art.48 Cost. comma I); la presenza di un quorum strutturale, cioè la necessità che a partecipare alla consultazione sia una percentuale minima (in questo caso il 50 % +1) degli aventi diritto affinché la votazione sia valida.

    Ma l’aspetto più interessante è certamente quello enunciato dal comma I, dal quale emerge la specifica natura di questo referendum. Il corpo elettorale è cioè chiamato ad esprimersi sull’abrogazione di una specifica norma o di un comma di una norma già in vigore. Dunque un SI’ è un voto a favore dell’abrogazione della norma, mentre un NO significa che si intende lasciare la situazione così come prima della consultazione. Per fare un esempio, prendiamo il primo referendum abrogativo della storia repubblicana, quello sul divorzio, svoltosi nel maggio 1974. Il referendum fu invocato dalla DC per chiedere l’abrogazione della legge Fortuna-Baslini, con la quale era stato introdotto il divorzio in Italia. A votare SI’ al referendum furono i contrari al divorzio, coloro che volevano che la legge fosse abrogata. A favore del NO si espressero tutti coloro che erano favorevoli all’introduzione di questo istituto in Italia e che dunque erano favorevoli alla legge. Per onor di cronaca, il quorum fu ampiamente superato (votò l’87,7% degli aventi diritto) e a prevalere fu il NO: per questo motivo il divorzio è un istituto attualmente esistente in Italia e, in larga parte, disciplinato dalle previsioni legislative della Fortuna-Baslini.

    Chiarita la natura del referendum, analizziamo nello specifico il quesito referendario che sarà, a breve, oggetto di consultazione. Il testo, inserito nel d.p.r (decreto del Presidente della Repubblica) del 15 febbraio 2016 reperibile per intero sulla Gazzetta Ufficiale, è il seguente:

    «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?».

    Questo può essere riassunto in questa forma, meno istituzionale, ma certamente più comprensibile:
    «Volete voi che, quando scadranno le concessioni nelle acque territoriali italiane, quei giacimenti vengano fermati anche se sotto c'è ancora gas o petrolio?»
    Per evitare facili strumentalizzazioni, si possono subito evidenziare alcuni aspetti che emergono dalla formulazione del quesito e che non possono essere ignorati: il riferimento è alle trivellazioni già in atto, mentre per le concessioni future la disciplina è totalmente diversa ed essa non sarà oggetto di referendum; gli impianti interessati sono quelli che si trovano «nelle acque territoriali italiane», cioè entro le 12 miglia dalle coste italiane, mentre non sono previste conseguenze per gli impianti ubicati sulla terraferma, né per quelli oltre le 12 miglia di costa.

    Senza soffermarci sulle specifiche conseguenze dei possibili esiti del referendum, le quali saranno oggetto di articoli appositi (1; 2), le scelte che si presentano all’elettore sono le seguenti:
    SI’: a favore dell’abrogazione dell'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Votando SI’, ci si esprime a favore di una revoca immediata delle concessioni per le trivellazioni nel limite delle 12 miglia dalla costa.
    NO: contrario all’abrogazione della suddetta norma. Votando no, il nostro favore va alla norma vigente; dunque si vuole che tutto rimanga com’è, cioè le trivellazioni andranno avanti fino a che il giacimento non lo consente.
    ASTENSIONE: al di là dei risvolti ideologici o politici di un’astensione, l’opinione espressa è la medesima di chi voterà NO.


    Informazioni pratiche
    I seggi saranno aperti domenica 17 aprile, dalle ore 7 alle ore 23.
    Potranno votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età in data di domenica 17 aprile 2016.
    Per votare bisognerà esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale.
    Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi; un mancato raggiungimento del quorum renderà invalido il referendum, lasciando la norma in vigore.



    Alessandro Marchetti

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